(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 32 dell'8 agosto 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31
    1.  Alla  legge  regionale  11  luglio  1997, n. 31 «Norme per il
riordino  del  servizio sanitario regionale e sua integrazione con le
attivita' dei servizi sociali» sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma  3  dell'art.  7  e' aggiunto il seguente periodo:
«L'intesa   si  intende  acquisita  decorse  ventiquattro  ore  dalla
proposta  regionale, senza che pervenga formale e motivato diniego da
parte del rettore.»;
      b) al  comma  3-bis,  primo  periodo,  dell'Art. 7 le parole «a
seguito  della  formalizzazione  della  valutazione  al  termine  del
secondo anno dell'incarico» sono soppresse;
      c) dopo l'art. 12 e' aggiunto il seguente:
      «Art.  12-bis  (Sanzioni  amministrative).  - 1. Fatte salve le
responsabilita' di natura civile e penale, nonche' le sanzioni dovute
al  mancato  rispetto  di altre normative regionali o nazionali, ogni
struttura  sanitaria  di  diritto  pubblico  o  privato  soggetta  ad
autorizzazione o accreditamento che operi in violazione delle vigenti
norme   relative   ai   requisiti  in  materia  di  autorizzazione  e
accreditamento,   soggiace   alle  seguenti  sanzioni  amministrative
pecuniarie:
        a) da   Euro   15.000  a  Euro  150.000  per  l'esercizio  di
un'attivita'   sanitaria   in   struttura  carente  della  prescritta
autorizzazione;
        b) da   Euro  15.000  a  Euro  150.000  per  l'erogazione  di
specifiche  prestazioni  sanitarie  per  le quali la struttura non ha
ottenuto la prescritta autorizzazione;
        c) da  Euro  12.000  a  Euro  120.000,  per  le  strutture di
ricovero  e  cura  o  di  day  hospital,  per  l'assenza o il mancato
mantenimento  di  uno  o  piu'  requisiti  minimi  autorizzativi o di
accreditamento previsti dalla normativa vigente;
        d) da  Euro  12.000  a  Euro  120.000,  per  le  strutture di
ricovero   e   cura   o  di  day  hospital,  per  codifiche  che  non
rappresentino in modo corretto le prestazioni erogate;
      e) da Euro 3.000 a Euro 30.000, per le strutture esclusivamente
ambulatoriali,  per l'assenza o il mancato mantenimento di uno o piu'
requisiti  minimi  autorizzativi  o  di accreditamento previsti dalla
normativa vigente;
      g) da Euro 3.000 a Euro 30.000, per le strutture esclusivamente
ambulatoriali,  per  codifiche non rappresentanti in modo corretto le
prestazioni erogate;
      g) da Euro 500 a Euro 5.000 per il mancato invio alla Regione o
alla  competente  ASL  delle  comunicazioni  o dei flussi informativi
previsti dalla normativa vigente.
    2.  I  requisiti  che  consistono  nell'esistenza  di  documenti,
procedure,   regolamenti   interni  o  linee  guida,  si  considerano
esistenti  solamente  quando suddetta documentazione risulti conforme
alla  normativa  vigente  e  la  struttura abbia dato esecuzione alle
disposizioni prescritte dalla documentazione stessa.
    3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
al  comma  1  spetta  agli  enti competenti ad effettuare le relative
verifiche  ispettive  e,  nei  casi di cui al comma 1, lettera g), ai
destinatari  delle  comunicazioni  e dei flussi informativi. Le somme
riscosse  a  seguito  dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate
dai  soggetti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'Art.
10,  comma  1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di
attuazione   della   legge  24 novembre  1981,  n.  689,  concernente
modifiche al sistema penale).
    4.  L'accertamento  dell'assenza  o  del mancato mantenimento dei
requisiti  autorizzativi  o  di  accreditamento comporta, in aggiunta
alle  sanzioni  pecuniarie  di  cui  al  comma  1,  previa diffida ad
ottemperare  entro  un  congruo  termine  ai  requisiti medesimi o al
debito  informativo  di  cui  al  comma 1, lettera g), la sospensione
dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo di un minimo
di 7 ad un massimo di sessanta giorni.
    5.  Con  riferimento  alle  strutture  che erogano prestazioni di
diverse  branche  o  il  cui  assetto  e'  composto  da  piu'  unita'
operative,  la sospensione potra' riguardare, in relazione al tipo di
requisito  mancante,  generale o specifico, tutta la struttura, una o
piu' branche specialistiche, una o piu' unita' operative.
    6. L'accertamento di una grave carenza di requisiti autorizzativi
o  di  accreditamento,  tale  da  determinare un grave rischio per la
salute  dei  cittadini,  sia  diretto  e  immediato  sia  indiretto e
potenziale,  comporta la diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi
con   contestuale  ed  immediata  sospensione  dell'autorizzazione  o
dell'accreditamento per un periodo di un minimo di 3 ad un massimo di
60 giorni.
    7.  Le violazioni delle norme relative ai requisiti in materia di
autorizzazione  o  di  accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e
b),  contestate  alla medesima struttura per la terza volta nel corso
dell'anno  solare,  determinano  l'applicazione  della  procedura  di
diffida  con contestuale ed immediata sospensione dell'autorizzazione
o dell'accreditamento, di cui al comma 6.
    8.  La  mancata  ottemperanza  ai  requisiti  autorizzativi  o di
accreditamento, in seguito alla sospensione di cui ai commi 4, 5, 6 e
7 comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.
    9.  Gli atti di diffida, sospensione, sospensione con contestuale
diffida  e  di  revoca  sono  emanati  dall'ente  che  ha concesso la
relativa autorizzazione o accreditamento.».