(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'8 agosto 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali» sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'art. 7 e' aggiunto il seguente periodo: «L'intesa si intende acquisita decorse ventiquattro ore dalla proposta regionale, senza che pervenga formale e motivato diniego da parte del rettore.»; b) al comma 3-bis, primo periodo, dell'Art. 7 le parole «a seguito della formalizzazione della valutazione al termine del secondo anno dell'incarico» sono soppresse; c) dopo l'art. 12 e' aggiunto il seguente: «Art. 12-bis (Sanzioni amministrative). - 1. Fatte salve le responsabilita' di natura civile e penale, nonche' le sanzioni dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali, ogni struttura sanitaria di diritto pubblico o privato soggetta ad autorizzazione o accreditamento che operi in violazione delle vigenti norme relative ai requisiti in materia di autorizzazione e accreditamento, soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da Euro 15.000 a Euro 150.000 per l'esercizio di un'attivita' sanitaria in struttura carente della prescritta autorizzazione; b) da Euro 15.000 a Euro 150.000 per l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie per le quali la struttura non ha ottenuto la prescritta autorizzazione; c) da Euro 12.000 a Euro 120.000, per le strutture di ricovero e cura o di day hospital, per l'assenza o il mancato mantenimento di uno o piu' requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento previsti dalla normativa vigente; d) da Euro 12.000 a Euro 120.000, per le strutture di ricovero e cura o di day hospital, per codifiche che non rappresentino in modo corretto le prestazioni erogate; e) da Euro 3.000 a Euro 30.000, per le strutture esclusivamente ambulatoriali, per l'assenza o il mancato mantenimento di uno o piu' requisiti minimi autorizzativi o di accreditamento previsti dalla normativa vigente; g) da Euro 3.000 a Euro 30.000, per le strutture esclusivamente ambulatoriali, per codifiche non rappresentanti in modo corretto le prestazioni erogate; g) da Euro 500 a Euro 5.000 per il mancato invio alla Regione o alla competente ASL delle comunicazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente. 2. I requisiti che consistono nell'esistenza di documenti, procedure, regolamenti interni o linee guida, si considerano esistenti solamente quando suddetta documentazione risulti conforme alla normativa vigente e la struttura abbia dato esecuzione alle disposizioni prescritte dalla documentazione stessa. 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 spetta agli enti competenti ad effettuare le relative verifiche ispettive e, nei casi di cui al comma 1, lettera g), ai destinatari delle comunicazioni e dei flussi informativi. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dai soggetti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'Art. 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). 4. L'accertamento dell'assenza o del mancato mantenimento dei requisiti autorizzativi o di accreditamento comporta, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine ai requisiti medesimi o al debito informativo di cui al comma 1, lettera g), la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo di un minimo di 7 ad un massimo di sessanta giorni. 5. Con riferimento alle strutture che erogano prestazioni di diverse branche o il cui assetto e' composto da piu' unita' operative, la sospensione potra' riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o piu' branche specialistiche, una o piu' unita' operative. 6. L'accertamento di una grave carenza di requisiti autorizzativi o di accreditamento, tale da determinare un grave rischio per la salute dei cittadini, sia diretto e immediato sia indiretto e potenziale, comporta la diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi con contestuale ed immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo di un minimo di 3 ad un massimo di 60 giorni. 7. Le violazioni delle norme relative ai requisiti in materia di autorizzazione o di accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), contestate alla medesima struttura per la terza volta nel corso dell'anno solare, determinano l'applicazione della procedura di diffida con contestuale ed immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento, di cui al comma 6. 8. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi o di accreditamento, in seguito alla sospensione di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento. 9. Gli atti di diffida, sospensione, sospensione con contestuale diffida e di revoca sono emanati dall'ente che ha concesso la relativa autorizzazione o accreditamento.».